Statuto APAE
STATUTO APAE
Associazione Padovana Acquariologica Erpetologica
Art. 1
E’ costituita in Padova con sede in via Cristoforo Moro 27, l’Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica, d’ora innanzi indicata nel presente statuto come A.P.A.E. o semplicemente come Associazione.
Art. 2
L’Associazione si propone come scopi:
a) suscitare, con lutti i mezzi e nei limiti della propria possibilità, l’interesse e lo studio in tutti i campi della terrariofilia e dell’acquariofilia;
b) operare in difesa dell’ambiente naturale promozionando le ricerche su specie naturali nostrane e non, evidenziandone i problemi ecologici con particolare riferimento ai rapporti con l’uomo, con la finalità di migliorare le condizioni di vita degli animali stessi sia In natura che in cattività;
c) coordinare l’operato dei singoli appassionati aderenti favorendo gli scambi di materiale e di Informazioni e l’istituzione di gruppi di ricerca e di studio;
d) garantire la contante divulgazione didattico culturale dei risultati ottenuti nei singoli settori di ricerca;
e) collaborare con tutte le iniziativa, enti od associazioni che perseguano gli stessi scopi.
Art. 3
L’A.P.A.E. è una libera associazione aconfessionale, apolitica e priva di scopi commerciali o comunque di lucro.
Art. 4
Possono essere iscritti all’Associazione tutti i cittadini Italiani o stranieri, di qualsiasi età o sesso che ne facciano richiesta presentando domanda scritta e che accettino ed approvino il contenuto del presente Statuto.
Art. 5
L’ammissione di nuovi soci è subordinata all’accertamento, da parte del Consiglio Direttivo e di Amministrazione, del requisiti morali e culturali del candidato relativamente alle finalità della Associazione.
Art. 6
Tutti i soci di età superiore agli anni sedici hanno diritto di voto nell’Assemblea annuale e possono essere eletti a ricoprire una carica sociale.
Hanno diritto di voto ma non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i soci onorari e coloro che esercitano un’attività commerciale o Industriale nell’ambito del settore.
Art. 7
Tulle le cariche sociali sono puramente a titolo onorifico pur avendo effettivo riscontro nell’attività svolta dagli eletti a ricoprirle.
Art. 8
Ciascun socio ordinarlo à tenuto a versare, all’atto dell’Iscrizione o del rinnovo della stessa, una quota sociale calcolata in base alle effettive esigenze e al numero dei soci ed approvata di anno in anno In occasione dell’Assemblea annuale dei soci. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione del trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
Art. 9
Un socio ordinario può perdere tale qualifica:
a) in seguito a dimissioni scritte, presentate al Presidente o al suo rappresentante pro-tempore ricoprenti carichi equivalenti;
b) per morosità;
c) per espulsione deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci su proposta del consiglio Direttivo dell’Associazione
INTROITI FINANZIARI
Art. 10
Gli introiti finanziari dell’A.P.A.E. sono costituiti da:
a) autofinanziamenti degli iscritti sia con il pagamento della quota associativa annuale che con il versamento di contributi straordinari;
b) eventuali lasciti, donazioni e contributi elargiti da enti o da privati purché a fondo perduto e non vincolanti in alcun modo l’attività dell’Associazione e la sua politica di scelte;
c) proventi derivati da attività di ricerca, di studio e di divulgazione;
d) rendite patrimoniali;
e) beni mobili ed Immobili;
f) ogni altra entrata purché compatibile con lo spirito del presente Statuto e preventivamente approvata dal consiglio Direttivo e di Amministrazione.
Art. 11
Nei limiti concessi dal bilancio e previa approvazione e ratifica del Consiglio Direttivo e di Amministrazione, potranno essere concessi:
a) agli iscritti attivi rimborsi parziali o totali delle spese da essi sostenute per iniziative rientranti nel campo d’azione dell’Associazione anche se non preventivamente approvate in sede di programmazione del bilancio;
b) retribuzione per prestazioni professionali e consulenze a tecnici esterni o appartenenti all’Associazione.
Art. 12
I beni ed il flusso patrimoniale dell’Associazione vengono amministrati dal Consiglio Direttivo e di Amministrazione.
L’esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentun Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo e di Amministrazione (da ora C.D.A.) procederà alla redazione del bilancio. Il bilancio annuale ed II bilancio preventivo dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti al massimo entro tre mesi dallo scadere dell’anno sociale.
Art. 13
E’ vietata la distribuzione, anche in modo Indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 14
In caso di scioglimento dell’Associazione, approvato nella Assemblea dei Soci a maggioranza e del C.D.A. all’unanimità, l’eventuale patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ogni caso lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deliberato se la maggioranza dei soci adunati in Assemblea straordinaria non rappresenterà almeno i tre quarti degli iscritti.
ORGANI SOCIALI
Art. 15
Sono Organi Sociali:
– l’Assemblea dei Soci,
– il Consiglio Direttivo e di Amministrazione,
– il Presidente.
Art. 16
L’Assemblea dei Soci è formata da tutti 1 soci ordinari dell’Associazione.
Si riunisce in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, la programmazione delle attività da svolgere e per l’eventuale rinnovo del C.D.A.
In via straordinaria è convocata dal Presidente anche su richiesta del venti per cento degli iscritti e comunque da non meno di due iscritti.
Le adunanze dell’Associazione saranno valide:
a) in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata almeno la metà più uno dei soci in regola con i versamenti della quota sociale;
b) in seconda convocazione, trascorsa un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.
Le convocazioni vanno spedite almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea del Soci è organo sovrano dell’Associazione e spetta ad essa eleggere, ogni tre anni, il C.D.A.
L’elezione ed il rinnovo delle cariche da parte dell’Assemblea dei Soci può avvenire anche con lettera, in caso di impedimento a presenziare personalmente, indirizzata alla Commissione di Scrutinio; nelle votazioni ogni componente la Assemblea dei Soci può farsi rappresentare da un altro componente. E’ ammessa una sola delega per ciascun rappresentante, che va consegnata al Presidente all’inizio della seduta o comunque nel momento in cui viene annuncia a votazione. L’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria può provvedere al rinnovo di tutti i membri del C.D.A.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo e di Amministrazione rappresenta l’Associazione nel suo complesso. E composto da:
– Presidente,
– Vice Presidente,
– Segretario Tesoriere.
I membri del C.D.A. vengono eletti dai soci ordinari tramite votazione segreta durante l’Assemblea generale.
I Soci fondatori, qualora presentino la propria candidatura, entrano di diritto a far parte del C.D.A.
Possono essere eletti tutti i soci ordinari che abbiano presentato candidatura scritta presso la sede dell’Associazione almeno sette giorni prima dell’Assemblea stessa.
I membri del C.D.A. restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Allo scadere dei tre anni dal proprio mandato il C.D.A. si dimette ed indice la riunione dell’Assemblea dei Soci per la nuova elezione.
Il C.D.A. è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più componenti del C.D.A., la gestione dell’Associazione viene assunta dai membri rimasti in carica ai quali spetta il compito di convocare, entro 6 mesi, l’Assemblea dei Soci per provvedere alla sostituzione. Le dimissioni di un membro del C.D.A. vanno rassegnate in seno al Consiglio stesso. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere, in caso di votazioni, compongono la Commissione di Scrutinio e svolgono funzioni di scrutatori. Spetta altresì loro verificare la validità di eventuali deleghe.
Il C.D.A. è convocato in seduta ordinaria ogni quattro mesi dal Presidente. La convocazione straordinaria può avvenire, per urgenti motivi, da parte di un membro del Consiglio Il numero legale, acchè la seduta sia valida, è di tre membri presenti.
Il C.D.A. vigila affinché lo Statuto sia rispettato, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, realizza i programmi ed ogni manifestazione o iniziativa approvata nella Assemblea dei Soci.
Le determinazioni vanno assunte a maggioranza semplice dei votanti, la maggioranza assoluta è richiesta per le sanzioni disciplinari.
Il C.D.A. elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere in seno ai suoi membri. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume carica equivalente.
Art. 18
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e può esprimersi in suo nome. Esso convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie e le presiede. Il suo voto è inoltre prevalente in caso di parità in seno al C.D.A.
Il Presidente può assumere determinazioni che, per urgenza, non possono essere adottate dal C.D.A., deve tuttavia darne avviso ai singoli componenti il Consiglio stesso permettendone la ratifica. Se le determinazioni del Presidente non vengono ratificate dal Consiglio, esse perdono di efficacia.
ORGANI COLLEGIALI AUSILIARI
Art. 19
Sono Organi Collegiali Ausiliari:
– il Collegio Scientifico,
– il Collegio dei Revisori di Conti.
I titolari delle seguenti cariche vengono nominati dal C.D.A. e solo da esso eventualmente revocati.
Art. 20
Il Collegio Scientifico è composto da studiosi di materie connesse con il settore
L’appartenenza al Collegio Scientifico viene conferita dal C.D.A.. Qualsiasi socio con i requisiti richiesti può far parte del Collegio Scientifico anche se già ricoprente una altra carica sociale. Il numero degli appartenenti al C.S. va da un minimo di due ed è illimitato.
Il C.S. non è soggetto a scadenza di mandato.
Esso viene convocato da uno dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente.
Ad esso compete in modo particolare di indirizzare le attività scientifiche dell’Associazione ben prospettando, a tal uopo, le scelte ed i programmi del C.D.A.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori di Conti si compone di tre membri più due membri supplenti, eletti nell’Assemblea fra i soci in regola con il versamento della quota sociale.
I Revisori di Conti provvedono al controllo dell’amministrazione dell’Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo ed alla compilazione della relazione annuale.
Qualora i R.C. contraessero irregolarità, dovranno dame immediata comunicazione al C.D.A. e, se opportuno, a tutti gli altri aderenti all’Associazione
Il Collegio dei Revisori di Conti resta in carica un anno e può operare per la parte di comptenza in qualsiasi momento.
NORME DISCIPLINARI
Art. 22
Il socio o il membro del C.D.A. che trasgredisca alle norme statutarie, e/o non si impegni al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, e/o con il suo comportamento, arrechi danno morale e/o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate a maggioranza nella Assemblea dei Soci.
Art. 23
L’Assemblea dei Soci può adottare i seguenti provvedimenti:
a) censura;
b) sospensione (fino ad un massimo di tre anni);
c) espulsione.
Qualora venga sottoposto ad uno qualsiasi dei provvedimenti di cui ai paragrafi a), b) o c) un membro del C.D.A., esso decadrà dalla carica ricoperta e l’Assemblea dei Soci provvederà all’elezione di un altro membro.
Art. 24
Il Presidente, per gravi o urgenti motivi, può comminare ad un iscritto la sospensione degli incarichi da questi ricoperti, e non dall’appartenenza all’A.P.A.E., per un periodo massimo di mesi quattro. Tale atto del Presidente è soggetto a ratifica da parte del C.D.A. e dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta dopo l’emanazione del provvedimento stesso.
Art. 25
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, ha valore immediato.
Eventuali Riforme Statutarie possono essere proposte dal Presidente, dal C.D.A. o comunque da un terzo degli aderenti all’Associazione. La proposta va dibattuta in seno al C.D.A. e, qualora trovi la maggioranza d’accordo, va sottoposta all’esame dell’Assemblea dei Soci la quale delibera a maggioranza.
Art. 26
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi di diritto vigenti.
Padova, 20 marzo 1998
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